- Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell’articolo 100, comma 1
- Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell’ articolo 51 , comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’attività, per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili. (6)
- Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all’estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
- Le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. (8)
- I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico. (7)
- Fermo restando quanto disposto dall’ articolo 109, comma 9, lettera b) le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell’esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico.(1) (2) (3) (4) (5) —–
(1)Il presente articolo è stato modificato prima dall’ art. 26, D.L. 2.03.1989, n. 69, poi dall’ art. 14, L. 24.12.1993, n. 537, poi dall’ art. 33, D.L. 23.02.1995, n. 41, poi dall’ art. 5, D.lgs. 02.09.1997, n. 314, poi dall’ art. 1 del D.L. 22.06.2000, n. 167, poi dall’ art. 145, L. 23.12.2000, n. 388 e poi dall’art. 21, L. 27.12.2002, n. 289
(2) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 62.
(3) La numerazione e la rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO I – Imposta sul reddito delle persone fisiche”.
(4) La numerazione e la rubrica del capo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “Capo VI – Redditi d’impresa”.
(5) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata inserita in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.
(6) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 6, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004.
(7)Il presente comma è stato così modificato dall’art. 6, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004.
(8)L’importo della deduzione forfetaria prevista nel presente comma è stato rideterminato in virtù di quanto disposto dall’art. 2, c. 17, L. 22.12.2008, n. 203 (G.U. 30.12.2008, n. 303, S.O. n. 285).