Il calo dei tassi di interesse sui mutui ha offerto la possibilità per i dipendenti di rinegoziare o trasferire il loro mutuo a condizioni più vantaggiose.
Questa possibilità è di particolare interesse per coloro che ricevono un contributo sugli interessi dal proprio datore di lavoro. Rinegoziare o sostituire il mutuo permette di scegliere un tasso fisso o variabile, influenzando direttamente il trattamento fiscale e contributivo dei benefici indiretti, secondo anche le recenti normative e alle precisazioni fornite dalla circolare 5/E dell’Agenzia delle Entrate del 7 marzo 2024.
La Legge di Bilancio 2024 ha ampliato i tipi di spese considerate non imponibili quando fornite come benefit dal datore di lavoro, inclusi gli interessi su mutui per la prima casa, con un limite di esenzione fissato a 1.000 euro per il 2024, che raddoppia per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.
E’ stata introdotta una nuova metodologia per determinare il valore dei benefit aziendali, applicabile retroattivamente per l’anno fiscale 2023. Questa prevede che il reddito imponibile del lavoratore includa solo metà della differenza tra gli interessi calcolati secondo il TUR (tasso ufficiale di riferimento) e quelli effettivamente applicati sul prestito. Per i prestiti a tasso variabile, si considera il TUR alla scadenza di ogni rata, mentre per i tasso fisso, quello alla data di erogazione del prestito.
La circolare 5/E del 07 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che nella rinegoziazione o sostituzione di un mutuo a tasso fisso, il TUR considerato è quello vigente alla data del nuovo accordo. Ciò significa che il potenziale reddito imponibile è definito dalla differenza tra gli interessi calcolati al momento del nuovo accordo e quelli realmente applicati.
Infine, un dipendente che non riesce a pagare le rate del mutuo può valutare se trasferirlo presso un’altra banca. La legge lo consente senza penali e il contributo del datore di lavoro agli interessi può essere trattato come un benefit secondo le regole sopra indicate.
Indice degli articoli
- Le misure per i fringe benefit 2025 e agevolazioni neoassunti
- Manovra di bilancio 2025
- Spese sostenute dai dipendenti per l’attività sportiva dei figli. Rientra nel rimborso spese?
- Buoni pasto: luci ed ombre
- Che differenza c’è tra il fringe benefit e welfare aziendale?
- Qual è il corretto valore di welfare da assegnare nei piani aziendali?
- Welfare Aziendale in crescita nelle PMI
- Perché conviene il welfare aziendale?
- Chi possono essere i beneficiari del welfare aziendale?
- Novità nella valutazione dei fringe benefit aziendali
- Prestiti Aziendali: Rinegoziazione del Mutuo a Tasso Fisso e valore del fringe benefit
- Agenzia delle Entrate: un caffè offerto dal datore di lavoro costituisce reddito!
- Spesa percorso casa-lavoro: welfare aziendale?
- Welfare aziendale e categorie omogenee di dipendenti
- Welfare: Esclusi i trattamenti retributivi variabili individuali
- Mutui e affitti tra i fringe benefit 2024
- Interessi passivi mutuo: tra welfare e detrazione 19%
- Fringe benefit 2024: novità legge di bilancio
Hai trovato interessante questo articolo?
Non sei ancora nostro utente? Prova gratis CreaIlTuoWelfare e potrai creare in autonomia il tuo piano di welfare personalizzato.
Altri articoli di interesse:
- Le misure per i fringe benefit 2025 e agevolazioni neoassunti
- Manovra di bilancio 2025
- Spese sostenute dai dipendenti per l’attività sportiva dei figli. Rientra nel rimborso spese?
- Buoni pasto: luci ed ombre
- Che differenza c’è tra il fringe benefit e welfare aziendale?
- Qual è il corretto valore di welfare da assegnare nei piani aziendali?
- Welfare Aziendale in crescita nelle PMI
- Perché conviene il welfare aziendale?
- Chi possono essere i beneficiari del welfare aziendale?
- Novità nella valutazione dei fringe benefit aziendali
- Prestiti Aziendali: Rinegoziazione del Mutuo a Tasso Fisso e valore del fringe benefit
- Agenzia delle Entrate: un caffè offerto dal datore di lavoro costituisce reddito!
- Spesa percorso casa-lavoro: welfare aziendale?
- Welfare aziendale e categorie omogenee di dipendenti
- Welfare: Esclusi i trattamenti retributivi variabili individuali