Il rimborso degli interessi passivi del mutuo tramite il welfare aziendale ha come riferimento l’articolo 51, comma 4, lettera b del TUIR, che individua un regime di particolare favore per la concessione di finanziamenti, prestiti, mutui ai propri dipendenti.
La normativa stabilisce che “la determinazione del valore normale di mutui e prestiti si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto (TUS) vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”.
Il rimborso della quota di interessi passivi può essere richiesto non solo quando il dipendente accende il mutuo per acquistare una prima o seconda casa, ma anche quando questo è finalizzato alla ristrutturazione.
Cosa dovrà fare il dipendente per richiedere il rimborso della quota degli interessi passivi?
- Il dipendente beneficiario del Credito Welfare presenta alla Società la richiesta di rimborso di interessi passivi del mutuo allegando il piano di ammortamento rilasciato dall’Istituto di Credito al momento della stipula del contratto;
- L’azienda comunica al dipendente l’accoglimento della richiesta e invia all’istituto mutuante l’informativa attinente all’erogazione del contributo medesimo, impegnandosi altresì a comunicare la futura eventuale revoca – cessazione -modifica del beneficio;
- L’azienda provvede ad accreditare il contributo tramite bonifico sul conto corrente su cui avviene la disposizione permanente di addebito del mutuo, con data valuta di accredito del contributo coincidente con quella di addebito della rata di mutuo da parte della banca, secondo il piano di ammortamento;
- Entro il 31 gennaio il dipendente fornisce all’azienda la certificazione bancaria dell’avvenuto pagamento delle rate di mutuo in scadenza nell’anno precedente.
In alternativa al rimborso della quota degli interessi passivi del mutuo tramite credito welfare, il dipendente può optare per la detrazione degli stessi in 730, ottenendo il 19% sugli interessi passivi sostenuti (fino a 4.000,00 euro per la prima casa, circa 2.000,00 euro per la seconda).
Quando la convenienza di ricorrere al rimborso attraverso credito welfare?
Nel caso in cui il dipendente paghi una quota di interessi passivi che supera la quota detraibile. Infatti, il servizio di rimborso della quota di interessi passivi sul mutuo non prevede massimali secondo la normativa di welfare aziendale
Indice degli articoli
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