Con l’interpello nr. 144/2024 l’Agenzia delle Entrate affronta la questione se le spese rimborsate dal datore di lavoro per le attività sportive praticate dai dipendenti o familiari, rientrino o meno tra i beni e servizi esclusi dal reddito come previsto dall’art. 51 c.2 lett f/bis) del TUIR.
Nello specifico l’azienda istante aveva previsto nel contratto di secondo livello la possibilità di convertire il premio produttività in welfare. Si interrogava sull’eventualità di escludere dalla formazione del reddito dei dipendenti il rimborso per le attività sportive effettuate dai figli presso un’associazione sportiva.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 51 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “ le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.
Tale disposizione riguarda i servizi di educazione e istruzione resi nell’ambito scolastico e formativo, compreso i “servizi integrativi”, per cui ne deriva che le spese per le attività sportive dei figli rientrano nell’esclusione della formazione del reddito sono se “incluse nei piani di offerta formativa scolastica”.
L’azienda istante aveva dichiarato che le spese rimborsate per le attività sportive, non rientrano in iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica ma rientravano in iniziative da circoli sportivi o palestre.
Pertanto l’Agenzia delle Entrate chiarisce che in base a quanto sopra elaborato le somme rimborsate dal datore di lavoro devono essere assoggettate a tassazione ai sensi dell’art. 51 c. 1 DPR 917/86.
L’unica alternativa possibile sarebbe quella di ricorrere all’art. 100 del TUIR che prevede che la non concorrenza alla formazione del reddito l’utilizzazione di opere e servizi di utilità sociale, riconosciuti direttamente dal datore di lavoro, e quindi anche lo sport (risoluzione n. 55 / settembre 2020). Il datore di lavoro dovrebbe così convenzionarsi con la struttura e sostenere direttamente la spesa per il dipendente: essendo prevista la sola utilizzazione, non è possibile il rimborso delle spese anticipate al lavoratore.
Indice degli articoli
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- Prestiti Aziendali: Rinegoziazione del Mutuo a Tasso Fisso e valore del fringe benefit
- Agenzia delle Entrate: un caffè offerto dal datore di lavoro costituisce reddito!
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- Welfare aziendale e categorie omogenee di dipendenti
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