E’ bene spiegare la differenza sostanziale che c’è tra Welfare Aziendale e Fringe Benefit. Questi termini infatti spesso vengono confusi tra loro mentre è estremamente utile conoscerne la differenza.
I fringe benefit sono tutti i beni in natura erogati dal datore di lavoro ai dipendenti, sia sotto forma di beni che di servizi, che rientrano nella sfera di assoggettamento sia fiscale che previdenziale, qualora il valore superi la soglia stabilita dalla legge. Normalmente la soglia per non essere sottoposta a tassazione è pari ad € 258,23; per l’anno 2024 però sono stati introdotti degli aumenti per la soglia di esenzione fiscale pari a € 1.000 per i dipendenti senza figli, € 2.000 per i lavoratori con figli. Laddove il limite di €1.000/€2.000 euro venga superato, l’intero valore e non la differenza andrà a formare il reddito.
I fringe benefit possono essere utilizzati per i buoni pasto, carburante, spesa ecc.…e per il pagamento di:
- Utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
- Delle spese per l’affitto prima casa;
- Degli interessi sul mutuo relativo la prima casa.
Per quanto riguarda il Welfare aziendale si tratta sempre di un compenso in natura o in servizi ma rientranti tra le previsioni dell’art. 51, comma f, f-bis, f-ter ed f-quater che per semplicità è utile qui riportare direttamente:
“f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100;
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12;
f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie;”
e quindi non monetario che necessita però di un accordo interno, il quale deve essere sottoposto a tutti i lavoratori o ad una categoria omogenea (ad esempio esemplificativo possono essere tutti i dipendenti con lo stesso inquadramento, tutti i dipendenti appartenenti ad un certo reparto, tutti i dipendenti che lavorano su 3 turni…).
Il welfare aziendale è esente dal pagamento di tasse e contributi e non concorre a costituire reddito da lavoro dipendente, non ha limiti di spendibilità se non quello stabilito inizialmente dal piano welfare aziendale sottoscritto.
I servizi aziendali possono essere suddividersi in 6 sottogruppi:
- Servizi welfare di utilità sociale (trattasi di servizi di educazione, istruzione, culturali, ricreazione e assistenza sanitaria);
- Servizi di educazione e istruzione per i familiari (secondo l’art. 51, comma 1 lettera f del TUIR “…la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”);
- Servizi welfare di assistenza familiare (rientrano in questo sottogruppo i servizi di assistenza ai familiari anziani e non autosufficienti);
- Servizi welfare di mobilità (rientrano gli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari come indacatto nell’art. 12 del TUIR.);
- Servizi welfare previdenza complementare (si tratta di versamenti diretti da parte del lavoratore a fondi sanitari o previdenziali ai quali il lavoratore ha precedentemente aderito).
Il welfare aziendale può anche comprendere il riconoscimento dei fringe – benefit (ma non è obbligatorio), i fringe benefit quindi possono essere considerati una sottocategoria dei servizi riconosciuti tramite il welfare aziendale.
Il Welfare Aziendale, se limitato al limite di esenzione dei fringe benefit (salvo che per il 2024 dove i limiti sono maggiori), ha una ridotta capacità di produrre una vera leva di incentivazione ai dipendenti.
Alcuni dipendenti che ricevono dei beni in natura legati alla mansione svolta (ad esempio i commerciali che usano l’auto in modo promiscuo) sono inoltre esclusi dalla possibilità di ricevere ulteriori fringe benefit esenti (buoni spesa o buoni carburante) perchè i limiti di 258 euro o anche i limiti di 1000/2000 euro per il 2024, sono attualmente superati dal valore virtuale di reddito generato dall’uso dell’auto.
Indice degli articoli
- Le misure per i fringe benefit 2025 e agevolazioni neoassunti
- Manovra di bilancio 2025
- Spese sostenute dai dipendenti per l’attività sportiva dei figli. Rientra nel rimborso spese?
- Buoni pasto: luci ed ombre
- Che differenza c’è tra il fringe benefit e welfare aziendale?
- Qual è il corretto valore di welfare da assegnare nei piani aziendali?
- Welfare Aziendale in crescita nelle PMI
- Perché conviene il welfare aziendale?
- Chi possono essere i beneficiari del welfare aziendale?
- Novità nella valutazione dei fringe benefit aziendali
- Prestiti Aziendali: Rinegoziazione del Mutuo a Tasso Fisso e valore del fringe benefit
- Agenzia delle Entrate: un caffè offerto dal datore di lavoro costituisce reddito!
- Spesa percorso casa-lavoro: welfare aziendale?
- Welfare aziendale e categorie omogenee di dipendenti
- Welfare: Esclusi i trattamenti retributivi variabili individuali
- Mutui e affitti tra i fringe benefit 2024
- Interessi passivi mutuo: tra welfare e detrazione 19%
- Fringe benefit 2024: novità legge di bilancio
Hai trovato interessante questo articolo?
Non sei ancora nostro utente? Prova gratis CreaIlTuoWelfare e potrai creare in autonomia il tuo piano di welfare personalizzato.
Altri articoli di interesse:
- Le misure per i fringe benefit 2025 e agevolazioni neoassunti
- Manovra di bilancio 2025
- Spese sostenute dai dipendenti per l’attività sportiva dei figli. Rientra nel rimborso spese?
- Buoni pasto: luci ed ombre
- Che differenza c’è tra il fringe benefit e welfare aziendale?
- Qual è il corretto valore di welfare da assegnare nei piani aziendali?
- Welfare Aziendale in crescita nelle PMI
- Perché conviene il welfare aziendale?
- Chi possono essere i beneficiari del welfare aziendale?
- Novità nella valutazione dei fringe benefit aziendali
- Prestiti Aziendali: Rinegoziazione del Mutuo a Tasso Fisso e valore del fringe benefit
- Agenzia delle Entrate: un caffè offerto dal datore di lavoro costituisce reddito!
- Spesa percorso casa-lavoro: welfare aziendale?
- Welfare aziendale e categorie omogenee di dipendenti
- Welfare: Esclusi i trattamenti retributivi variabili individuali