Dal 1° gennaio 2025, ci saranno importanti cambiamenti nella valutazione dei cosiddetti fringe benefit, ovvero quei beni e servizi che il datore di lavoro fornisce ai propri dipendenti come parte della loro retribuzione. La nuova normativa, approvata recentemente dal Consiglio dei Ministri, modifica l’articolo 51 del Tuir, estendendo e semplificando il processo di determinazione del valore imponibile di tali benefici.
Prima della revisione, la normativa riguardava principalmente i beni prodotti da aziende manifatturiere e ceduti ai dipendenti. Il valore di questi beni era calcolato basandosi sui prezzi medi che l’azienda applicava nelle vendite ai grossisti, senza considerare eventuali sconti.
La nuova normativa, invece, estende l’applicabilità a tutti i dipendenti, non solo quelli delle aziende manifatturiere, ma anche a quelli delle imprese che operano al dettaglio, nel settore dei servizi o in attività professionali. Ora il valore dei beni e servizi è determinato “in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione o la prestazione di servizi ai lavoratori”. Questo permette un confronto più equo e trasparente tra il prezzo dei beni e servizi offerti ai clienti e quelli forniti ai dipendenti.
Questa estensione rende la norma più inclusiva, considerando anche le merci cedute ai dipendenti o i servizi che vengono direttamente offerti da loro. Si prevede che i datori di lavoro continueranno a fare riferimento ai listini prezzi applicati ai clienti, garantendo una valutazione omogenea.
In casi particolari, come quando un dipendente riceve un semilavorato anziché un prodotto finito, la legge permette l’applicazione di un criterio che favorisce il dipendente, basandosi sul costo sostenuto dal datore di lavoro per quel bene o servizio.
Questa riforma è un passo significativo verso una maggiore equità nella valutazione dei fringe benefit, assicurando che tutti i dipendenti ricevano una valutazione giusta e trasparente dei benefici che ricevono dal loro datore di lavoro.
Indice degli articoli
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- Buoni pasto: luci ed ombre
- Che differenza c’è tra il fringe benefit e welfare aziendale?
- Qual è il corretto valore di welfare da assegnare nei piani aziendali?
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- Perché conviene il welfare aziendale?
- Chi possono essere i beneficiari del welfare aziendale?
- Novità nella valutazione dei fringe benefit aziendali
- Prestiti Aziendali: Rinegoziazione del Mutuo a Tasso Fisso e valore del fringe benefit
- Agenzia delle Entrate: un caffè offerto dal datore di lavoro costituisce reddito!
- Spesa percorso casa-lavoro: welfare aziendale?
- Welfare aziendale e categorie omogenee di dipendenti
- Welfare: Esclusi i trattamenti retributivi variabili individuali
- Mutui e affitti tra i fringe benefit 2024
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