Welfare: Esclusi i trattamenti retributivi variabili individuali

Con la risoluzione 55/E del 25/09/2020, l’Agenzia delle Entrate prevede che qualora dei benefit “rispondano a finalità retributiva (ad esempio incentivare la performance del lavoratore o di ben individuati gruppi di lavoratori) il regime di totale o parziale esenzione non può trovare applicazione”.

È da ritenersi, pertanto, che l’erogazione di premi individuali variabili sotto forma di welfare aziendale, non permetta l’accesso alle correlate agevolazioni fiscali e contributive previste dall’art. 51 TUIR.

Sono da considerarsi forme di premialità variabili:

  1. Il ricorso ad indicatori di risultato riferiti non all’intera Azienda, ma a singoli reparti/uffici, in quanto riducono il numero dei lavoratori coinvolti nella valutazione collettiva;
  2. Il ricorso a sistemi di distribuzione del premio, maturato collettivamente, che operino dei correttivi (maggiorazioni o diminuzioni in valore assoluto o percentuale) in relazione a:
  • partecipazione individuale al lavoro (presenze/assenze);
  • alcuni aspetti della prestazione lavorativa (ad esempio polifunzionalità espressa nell’esecuzione delle mansioni, rispetto delle procedure di sicurezza, valutazioni derivate da schede di valutazione etc.).

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